Art. 168.
(Piano di sicurezza e di coordinamento).

      1. Il piano di sicurezza e di coordinamento contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene, altresì, le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

          a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, per gli accessi e per le segnalazioni;

          b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

          c) servizi igienico-assistenziali;

          d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e di condutture sotterranee;

          e) viabilità principale del cantiere;

          f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

          g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

 

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          h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

          i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;

          l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

          m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

          n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

          o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

          p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

          q) disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 170;

          r) disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 161, comma 1, lettera c);

          s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;

          t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

      2. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
      3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
      4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

 

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      5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.